La velocità di un monopattino elettrico non è eccessiva, andando da 20 a 40 Km/h nella versione adulto, e da 6 a 8-15 Km/h nella versione bambino.
La distanza percorribile con un monopattino elettrico dipende dalle modalità di guida e dalle velocità medie, oltre che, come è intuibile, dalla potenza della batteria; tuttavia, in linea generale, l’autonomia dei modelli più avanzati è di poco inferiore ai 40 km. Il tempo di ricarica della batteria è solitamente di 4-5 ore, dato, questo, importante da mettere in evidenza, perché indica il tempo che è necessario attendere prima di un nuovo uso del monopattino.
Sul punto va sottolineato un vero e proprio “vuoto normativo”, non essendoci una norma che disciplini in maniera specifica e completa il monopattino elettrico. Stante questa situazione, l’unica strada percorribile – al fine di comprendere dove è consentita la circolazione del monopattino stesso – è quella di affidarsi ai pochi riferimenti disponibili, riferimenti che vanno ricercati nel Codice della Strada.
Riportiamo qui di seguito l’art.46 del predetto Codice, che definisce i veicoli, indicandoli come “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”
L’art. 190 comma 8 del Codice della Strada, invece, qualifica i monopattini elettrici come “acceleratori di andatura”, una definizione che, come accennato poc’anzi, non trova un suo “posto” all’interno dell’ordinamento giuridico: non essendo riconosciuto come veicolo – e non rientrando nella regolamentazione concernente i veicoli a motore – il monopattino elettrico può circolare esclusivamente nelle zone a ciò destinate, ed in quelle appartenenti al possessore del monopattino elettrico stesso. Per fare un po’ di chiarezza, citiamo quanto indicato al riguardo sempre dal Codice della Strada: “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”, e “sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.”
La risposta non è univoca, dipendendo, oltre che dalle caratteristiche strettamente proprie del monopattino elettrico e della bici elettrica, dallo stile di vita di chi intende fare uso dell’uno o dell’altra, e, in particolar modo, dalla zona in cui si vive.
Fatta questa breve premessa, prima di soffermarsi sui vantaggi attribuibili ad entrambi i mezzi, è opportuno chiarire cosa si intende per bici elettrica, essendoci sull’argomento un po’ di confusione, a causa dei tanti e diversi nomi adoperati.
Cominciamo con il sottolineare che il tipo di bicicletta con motore elettrico più diffuso è la bicicletta a pedalata assistita, anche detta e-bike o pedelec, ossia una bicicletta caratterizzata da un motore elettrico alimentato da una batteria al litio; la potenza della pedalata è individuata da una serie di sensori, che trasmettono i dati ad una centralina la quale regola la spinta da restituire al ciclista. Quest’ultima funzione è chiamata “pedalata assistita”. In altri termini, una e-bike è una tradizionale bicicletta se il motore non viene azionato: qualora ciò accade, il ciclista riceve un “aiuto”, ma deve ugualmente pedalare.
La durata delle batterie – ovviamente ricaricabili utilizzando una qualunque presa di corrente – dipende, oltre che dall’usura, dal tipo di utilizzo: generalmente una carica dura circa 50 km.
In merito alle e-bike il Codice della Strada, all’art.50, così si pronuncia: “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.”
Sul tema interviene anche la Direttiva Europea 2002/24 CE che si esprime alla stessa maniera: definisce le e-bike, o biciclette a pedalata assistita, o pedelec, come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Come conseguenza, non è previsto alcun obbligo di omologazione o di targa.
Una volta illustrato cosa si intende per e-bike/bicicletta a pedalata assistita, giungiamo alla definizione di bicicletta elettrica, anche detta “speed pedelec”, una bicicletta assimilabile a veri e propri ciclomotori: non c’è rapporto tra pedalata e motore, poiché non è necessario pedalare per farla muovere. La bicicletta rientra in un regolamento di omologazione (regolamento comunitario 168/2013 e successive integrazioni) che distingue detto mezzo in L1eA e L1eB.
- Le L1eA hanno due o tre ruote: progettate con la trazione a pedale e fornite di motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W, possono raggiungere velocità non superiori a 25 km/h.
- Le L1eB hanno due o tre ruote e sono dotate di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W; la loro velocità di costruzione non supera i 45 km/h.
Mentre i mezzi rientranti in quest’ultima categoria sottostanno alle norme previste per i ciclomotori (cioè casco, limite di età, targa e assicurazione) , la prima categoria definisce i “motocicli a prestazioni ridotte”, dando adito, dunque, ad incertezza e confusione sul punto. Pertanto, se l’uso del casco per questi mezzi è ritenuto dalla maggioranza un obbligo, rimangono in una sorta di “limbo” gli obblighi di targa, assicurazione e comportamento in strada. Il classico “vuoto normativo”, insomma.
Detto questo, torniamo alla domanda “cosa preferire tra monopattino elettrico e bici elettrica?” Innegabili sono i vantaggi del primo: leggerezza, silenziosità, impatto zero, ed ancora, praticità negli spostamenti, poca energia per funzionare e poca manutenzione. Senza tralasciare il fattore “divertimento”, che accomuna giovani e meno giovani.
Anche la bicicletta elettrica, come il monopattino elettrico, è un mezzo di trasporto green. Fa anch’essa, quindi, del rispetto dell’ambiente il suo segno distintivo, rispetto dell’ambiente non limitato alle basse emissioni ma esteso anche all’efficienza energetica: le batterie del mezzo possono essere ricaricate in qualunque momento e tutta l’energia “indirizzata” al motore non va perduta, ma raggiunge le batterie senza essere dissolta invano.
Ideale per il tempo libero ma anche per andare a lavoro, la bici elettrica è perfetta per coloro i quali desiderano stare comodi e non sudare troppo, specie in salita. Richiede, come il monopattino elettrico, poca manutenzione, essendo i pezzi di ricambio facilmente reperibili. La velocità raggiungibile è più che soddisfacente – 25 km orari – seppur inferiore a quella dei monopattini elettrici, che va dai 20 ai 40 km/h nella versione adulto, una velocità, comunque, per niente eccessiva. L’autonomia (in uso motore) è di circa 30 Km, laddove le distanze realizzabili da un monopattino elettrico non sono superiori ai 40 Km.
Un’ultima – ma non meno importante – notazione concerne le piccole dimensioni, nonché la maneggevolezza e compattezza che contraddistinguono il monopattino elettrico, a fronte di un indubbio maggiore “ingombro” della bicicletta elettrica.
Un monopattino elettrico dotato di ruote piccole garantisce una maggiore semplicità nelle manovre e nell’evitare gli ostacoli eventualmente presenti lungo il percorso. Al tempo stesso, tuttavia, richiede un minimo di abilità nell’uso e non è adatto a superfici che non siano regolari. Un monopattino elettrico fornito di ruote grandi, invece, consente di affrontare terreni sconnessi: sassi, tombini o buche non costituiranno dunque un problema.
Se “si sforza” il monopattino elettrico, adoperandolo nelle salite (anche poco ripide), la carica rimanente, e dunque l’autonomia, diminuisce (ricordiamo, al riguardo, che la batteria necessita abitualmente di 4-5 ore per potersi ricaricare). Va, ovviamente, tenuto conto anche del peso supportabile da un mezzo appartenente a questa tipologia, dato che va ad incidere nella situazione in oggetto: questo peso si sostanzia in 100/150 kg nella versione adulto, e in 18 kg nella versione bambino (considerando un’età non superiore ai 3 anni).
Terreni dissestati potrebbero causare brutte cadute: per tal motivo è consigliabile optare per un monopattino elettrico dalle ruote grandi, che permettono di far fronte a suoli sconnessi. In linea generale, poi, in presenza di terreno sterrato, è sufficiente sgonfiare appena appena le gomme del proprio monopattino.
Si, ma bisogna prestare molta attenzione al manto stradale bagnato, in quanto si potrebbe scivolare, ed alle pozzanghere, che andrebbero evitate. Il suggerimento è quello di optare per un monopattino elettrico dalle ruote gonfiabili, contraddistinte da una migliore ammortizzazione e da una migliore stabilità.
Può essere accaduto che la batteria sia esausta, si sia cioè esaurita, ed è giunto quindi il momento di sostituirla. Si sottolinea, in merito, che generalmente le batterie durano dai 2 ai 4 anni al massimo.
Se il monopattino elettrico ha una velocità superiore ai 6 km/h, è da considerarsi un ciclomotore, e, come tale, va omologato, in base al D.M. 2 maggio 2001 n. 277. Può circolare solo in presenza dei requisiti stabiliti dagli articoli 97 (formalità obbligatorie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 (formalità indispensabili per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del Codice della Strada.
Prima di procedere nel merito della questione, va sottolineato che un monopattino elettrico omologato è un monopattino collaudato, dunque sicuro ed efficiente, i cui materiali di realizzazione hanno affrontato con esito positivo test di resistenza e durabilità.
Il procedimento di omologazione di un monopattino elettrico è similare a quello previsto per un ciclomotore: è innanzitutto necessario sottoporre il mezzo di trasporto in oggetto ad un esame di riconoscimento per il numero di telaio. Perché esso possa circolare nel pieno rispetto delle norme, sono necessari il libretto di circolazione, la targa, il casco, l’assicurazione ed il relativo certificato, ed il bollo.
Il conducente deve possedere almeno una licenza di categoria M per poter adoperare il monopattino elettrico (in nessun caso possono guidarlo i minori di 14 anni), ma può decidere di utilizzarlo anche senza il possesso dei requisiti base per l’uso su strada, servendosene in un’area privata.
In merito all’assicurazione, va considerato che il monopattino elettrico, essendo “green”, non inquina, godendo dunque di agevolazioni in ambito assicurativo. È possibile richiedere l’assicurazione del proprio mezzo presso qualunque compagnia assicurativa, esibendo i seguenti documenti:
- documento d’identità;
- attestato di rischio;
- documenti tecnici del monopattino
La copertura per un anno ha un costo di 80-100 Euro: usufruendo dello sconto del 50% perché mezzo ecologico, la spesa si aggirerà intorno ai 40 Euro.
Per quanto concerne invece il bollo, la legge stabilisce un esenzione completa per i primi 5 anni di utilizzo; dal sesto anno in poi il costo, in media, è di almeno un quarto in meno rispetto a quello dei tradizionali motorini.
Si sottolinea che adoperare un monopattino elettrico su percorsi pubblici senza la relativa omologazione obbligatoria rappresenta reato, e può implicare il sequestro del mezzo e la denuncia.
Benché presenti sul commercio leghe di diversa tipologia, il materiale maggiormente adoperato per la realizzazione di un monopattino elettrico è l’alluminio, in virtù della combinazione di solidità e leggerezza offerta.
Il peso, pur potendo differenziarsi in base ai modelli, va in linea generale dai 10 kg per la versione bambino, ai 20/30 kg per la versione adulto, fino a raggiungere gli oltre 30 kg nel caso di monopattini elettrici omologati a stare su strada e di quelli forniti di diversi accessori extra (per esempio il sellino).
Altra cosa, invece, è il peso supportato da un monopattino elettrico, che è di 100/150 kg al massimo nella versione adulto, e di 18 kg circa nella versione bambino, dato, quest’ultimo, che fa riferimento a bambini di età non superiore ai 3 anni.
Oltre che nelle dimensioni – inferiori – i monopattini elettrici per bambini si differenziano da quelli per adulti nella velocità – possono raggiungere da 6 a 8-15 km/h – e nel peso supportato – di circa 18 kg, in riferimento ad un età non superiore ai 3 anni. Prima di procedere all’acquisto, è opportuno, al riguardo, verificare che si sia in presenza di un modello effettivamente progettato per i più piccoli, controllando, appunto, velocità e peso supportato.
Ciò a cui bisogna prestare massima attenzione è il fattore sicurezza, e quindi prediligere un modello di monopattino elettrico che abbia ruote grandi, dalla migliore ammortizzazione e dunque migliore stabilità, con conseguente minore rischio di cadute. Non bisogna orientarsi verso un modello particolarmente avanzato se il bambino è troppo piccolo, perché potrebbe non essere capace di guidarlo. E non vanno mai dimenticate le opportune protezioni da far indossare al bambino, ossia casco, ginocchiere, gomitiere e polsiere. Anche il fattore praticità, ovviamente, ha il suo “perché”, se si pensa di riporlo nel bagagliaio dell’auto: un modello pieghevole, al riguardo, è la soluzione da preferire, perché compatto e dal minimo ingombro. Quando ci si accinge ad acquistare un monopattino elettrico per bambini, infine, è buona norma non limitarsi mai a paragonare i prezzi, ma soffermarsi soprattutto sulla qualità della costruzione e sulla semplicità di utilizzo.
Quello del monopattino elettrico è sicuramente un’idea originale per un regalo ad un bambino, un’idea che può unire l’utile al dilettevole. Oltre ad essere infatti una soluzione alternativa, che fa “staccare” da una tecnologia oramai “impossessatasi” delle giornate, può rivelarsi un ottimo inizio per impartire ai propri figli le norme basilari ed il senso di responsabilità della guida. E – non da ultimo – rappresenta un piacevole momento per trascorrere del tempo in famiglia, organizzando ad esempio una bella gita al parco.